Imposta di soggiorno: Salerno
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Imposta di soggiorno nel Comune di Salerno
Il comune di Salerno, a decorrere dal 1 gennaio 2012, ha istituito l’imposta di soggiorno a carico di chi pernotta nelle strutture ricettive situate sul territorio comunale. L’imposta è dovuta per persona e per ogni pernottamento, fino ad un massimo di cinque consecutivi, in base alla classificazione delle strutture ricettive.
Misura dell’imposta:
L’imposta è applicata fino ad un massimo di 10 pernottamenti complessivi nell’anno solare, di 5 per le strutture ricettive all’aria aperta, campeggi
** Strutture ricettive ** | ** Imposta giornaliera ** |
Alberghi 4 e 5 stelle | 3,00 € |
Alberghi 1, 2, 3 stelle |
2,00 € |
Agriturismi |
2,00 € |
Case per ferie Strutture ricettive all'aria aperta Capeggi Bed & breakfast Case appartamenti per vacanze Affittacamere |
1,00 € |
Esenzioni
Oltre agli iscritti all’anagrafe del Comune di Salerno, sono esenti dal pagamento dell’imposta di soggiorno:
A i minori entro il dodicesimo anno di età
B coloro che pernottano presso gli ostelli della gioventù, o in strutture ricettive a basso costo gestite per conto del Comune
C gli invalidi con totale e permanente inabilità lavorativa al 100% e con necessità di assistenza continua, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita e tutte le persone in possesso della L. n° 104/92 art. 3 comma 3, fatta eccezione di portatori di handicap in misura superiore ai 2/3 art 21 della legge su citata
D i malati e coloro che li assistono anche se degenti e ricoverati presso le strutture sanitarie, del Comune di Salerno. Per poter beneficiare dell’esenzione, il paziente e gli accompagnatori dovranno ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000 e su citata
E gli autisti di pullmann e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati delle agenzie di viaggi e turismo. L’esenzione si applica per ogni autista di pullman e per ogni accompagnatore turistico ogni 20 partecipanti
F il personale appartenente alla polizia di Stato e alle altre forze armate che svolge attività di ordine e sicurezza pubblica, come definita nel Testo Unico di Pubblica Sicurezza R.D. 18 giugno 1931, n 773 ed al successivo Regolamento di esecuzione di cui al R.D. 6 maggio 1940, n 635
G le persone che anche in modo non continuo alloggiano per periodi prolungati di tempo, contrattualmente prefissati
H coloro che pernottano per frequentare i corsi di studio che siano attestati dalle rispettive università o enti di formazione, accreditati presso gli enti territoriali
I tutti i lavoratori dipendenti pubblici e privati che pernottano in città per ragione dovute al loro lavoro, purché documentabili da attestazioni del datore di lavoro
Il gestore della struttura ricettiva:
- comunica al Comune entro il sedicesimo giorno dalla fine di ciascun trimestre solare, il numero di coloro che hanno pernottato nel corso del trimestre precedente, nonché il relativo periodo di permanenza. La comunicazione è trasmessa esclusivamente per via telematica mediante procedure informatiche definite dall’amministrazione;
- effettua il versamento delle somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno, entro il sedicesimo giorno dalla fine di ciascun trimestre solare:
a) su apposito conto corrente postale intestato;
b) tramite le procedure informatiche messe a disposizione sul portale;
c) mediante pagamento tramite il sistema bancario, con eventuale utilizzo di mezzi alternativi al denaro.
In prima applicazione, i termini per la comunicazione e il versamento dell’imposta nel I e II trimestre 2012 , si considerano regolarmente assolti se effettuati entro il 30 luglio 2012.